Art. 6.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita

 

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convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.
      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.